Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: premio di accelerazione

OGGETTO: Richiesta parere per il riconoscimento all’Impresa del premio di accelerazione L’Amministrazione Comunale ha appaltato i lavori di recupero e riqualificazione del sistema viario di vle Colombo per un importo di contratto pari a € 990.669,26. L’area oggetto di intervento rappresenta un sito di rilevanza ambientale sottoposta a vincoli territoriali, urbanistici e di tutela ambientale. In particolare la zona ricade in zona H di salvaguardia, pertanto il progetto è stato sottoposto al parere dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della Regione e dell’Ente Parco. I lavori furono consegnati con apposito verbale in data 10.09.2008 e per l’esecuzione dei lavori, vennero stabiliti 180 gg. naturali e consecutivi pertanto con scadenza al 07.03.2009. Il CSA prevedeva un premio pari allo 0,7‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto all’ultimazione dei lavori, per un importo massimo di € 44.000,00. In fase di rilascio dell’autorizzazione preventiva all’esecuzione dell’intervento, l’Ente Parco prescriveva la sospensione dei lavori nel periodo compreso tra i mesi di marzo e agosto, in coincidenza con la riproduzione dell’avifauna come veniva riportato anche nel CSA. Pertanto i lavori furono sospesi in data 01/03/2009 e ripresero in data 01/09/2009. All’interno di questo periodo a seguito di deroga del Parco i lavori ripresero per alcuni giorni. Furono inoltre concesse due proroghe di 40 e 30 giorni, rispettivamente per avverse condizioni climatiche e per l’approvazione di una perizia di variante. Per effetto delle sospensioni e proroghe l’ultimazione lavori restò stabilita per il 27/10/2009. I lavori furono conclusi dall’Impresa in data 05.10.2009 con una anticipata conclusione degli stessi di 22 giorni rispetto alla data prevista del 27/10/2009. Si chiede pertanto per quanto sopra esposto e a seguito delle proroghe concesse se l’impresa abbia diritto alla corresponsione del premio di accelerazione.

Con riferimento all’articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 si richiede se l’obbligo di prevedere un premio di accelerazione espressamente sancito per gli appalti di lavori debba estendersi, altresì, agli appalti di servizi e forniture. Inoltre, ove si ritenga tale obbligo non suscettibile di estensione, si chiede se sia comunque facoltà della stazione appaltante prevedere una siffatta misura di premialità.

Con la presente si chiede se l’art. 50, comma 4, del D.L. 70/2021, nella parte in cui sancisce che le stazioni appaltanti debbano prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione correlato all’anticipata conclusione dei lavori, sia da interpretare nel senso che la disposizione trovi applicazione soltanto nei riguardi delle procedure aperte e le procedure ristrette per le quali è previsto la pubblicazione di una bando o un avviso di indizione oppure anche nelle procedure negoziate e / o negli affidamenti diretti.

Al fine di meglio comprendere l'applicazione operativa della norma in oggetto, si chiede di chiarire se i premi d'accelerazione: 1 - siano utilizzabili solo per lavori al di sopra della soglia comunitaria oppure anche per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti; 2 - siano di possibile applicazione solo a quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo oppure anche in caso di utilizzo di un più semplice CRE ove consentito dalla norma; 3 - debbano essere fatturati a parte dall'operatore economico, rispetto al contratto principale.